Handicap e Congedi
di Anzianità
Ritenendo molto
grave quello che leggiamo, Volentieri pubblichiamo nel Sito.
Dopo
le mie prime riflessioni critiche inviate il giorno 08/10/2000
all'Ufficio Legislativo e all'Ufficio II del Ministero degli Affari
Sociali, mi permetto di ritornare sull'argomento delle modifiche
che la Legge Finanziaria per l'anno 2001, con l'art.50, comma
2, ha previsto, introducendo il comma 4-bis, nell'art.4 (congedi
per eventi e cause particolari) della Legge 8 marzo 2000 n.53.
Vorrei
inquadrare la fattispecie nel contesto più ampio del sistema dei
congedi per cause particolari (fortemente innovativo) istituito
dall'art.4, comma 2, della Legge n.53/2000 - in base al quale
il lavoratore può chiedere per gravi e documentati motivi
familiari un periodo di congedo non retribuito - definito
di recente con l'entrata in vigore (11/10/2000) del "Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della Legge
8 marzo 2000, n.53, concernente congedi per eventi e cause particolari".
Il
Regolamento che disciplina questi motivi (Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2000 n.278) elenca in dettaglio
all'art.2 i soggetti beneficiari (tra i quali lo stesso lavoratore)
e …i "portatori di handicap" (anche non grave quindi) ed individua
contestualmente i "gravi motivi" al comma 1, come dettagliati
alle lettere da a) a d), con l'ulteriore specificazione delle
patologie giustificative - punti da 1) a 4) della lettera d) -
che possono interessare i soggetti sopra individuati (ad esclusione
del lavoratore) anche, ovviamente non portatori di handicap più
o meno grave.
Al
punto 4), si nota una particolare attenzione proprio nei confronti
delle patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva, tanto più
devastanti per la vita di una famiglia per la tenera o
giovane età dei soggetti colpiti.
Il
Legislatore vuole essere sicuro della sussistenza proprio di queste
"patologie" e, con l'art.3, comma 1, del Decreto n.278/2000,
pone a carico del lavoratore l'onere della documentazione
sanitaria, rilasciata da medico specialista del SSN o
convenzionato o del pediatra di base o della struttura sanitaria
nei casi di ricovero e/o intervento, documentazione da presentarsi
contestualmente alla domanda di congedo" in relazione
alle "patologie" di cui ai punti da 1) a 4) della lettera d),
comma 1 dell'art.2.
Per
le altre lettere a), b) e c) dell'art.2, comma 1 - altre categorie
di "gravi motivi" - è sostanzialmente ammessa l'autocertificazione
estendendo la possibilità di congedo non retribuito anche alle
"situazioni di grave disagio personale".
Nel
sistema così strutturato il lavoratore ha la possibilità di
chiedere il congedo e non un diritto di ottenerlo poiché sono
considerate le opposte esigenze del datore di lavoro ed è prevista
dal Regolamento una disciplina procedurale di dettaglio.
Con
la Legge Finanziaria 2001 attualmente all'esame del Parlamento,
nell'ampia platea dei lavoratori potenzialmente candidati alla
fruizione dei congedi per cause particolari, di natura non retribuiti
e senza contribuzione, viene individuata una specifica (e ovviamente
numericamente più limitata) categoria alla quale il Governo vuole
riservare, a partire dal 1° gennaio 2001, una particolare considerazione,
intervenendo non solo dal punto di vista normativo, ma anche economico:
trattasi, in via alternativa tra loro, dei genitori-lavoratori
di soggetti (minorenni o maggiorenni) con handicap in situazione
di gravità di cui all'art.3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992
n.104, handicap che sia stato accertato ai sensi dell'art. 4,
comma 1 della Legge medesima.
La
categoria viene individuata in tal modo con precisione poiché
fa fede, per attestare la condizione del figlio, il verbale di
visita collegiale della Commissione medica della ASL competente.
A
questi genitori viene attribuito, mi sembra, un vero e proprio
diritto soggettivo a fruire del congedo entro 60 giorni dalla
richiesta fatta al datore di lavoro senza, mi sembra intendere,
che il datore di lavoro possa opporvi le proprie esigenze quali
che siano, come nel caso diniego motivato nell'ambito della procedura
in contraddittorio stabilita dal Regolamento n.278/2000 all'art.2,
comma 4, non richiamato, oppure dai contratti collettivi.
Prevale ovviamente la considerazione che tali richieste di congedo
retribuito siano degne di maggior favore da parte della legge
dovendosi intendere il genitore motivato alla richiesta a causa
della condizione del figlio, portatore di handicap in forma di
gravità.
Come
ho potuto purtroppo verificare in prima persona, poiché mia
figlia Francesca di 8 anni ha un handicap grave che si è manifestato
all'età di un anno, intendo precisare che qualsiasi forma
di assistenza ad un figlio portatore di handicap grave giustificherebbe,
a mio avviso, l'attribuzione da parte dello Stato di un sostegno
economico di questa portata.
Per
contro, atteso che motivazioni inerenti la copertura finanziaria
dell'istituendo "congedo retribuito" - copertura finanziaria non
raggiungibile nel caso di una sua estensione a tutti i genitori-lavoratori
di figli con handicap grave - hanno indotto il Governo a introdurre,
per la fruizione di questo congedo, un limite temporale di cinque
anni di "franchigia", mi permetto di osservare che lo stesso
scopo si potrebbe raggiungere in altro modo e con maggiori garanzie
per la rilevanza delle singole situazioni da prendere in considerazione.
Il
primo punto da rilevare è, a mio modesto parere, che nella norma
contenuta nel comma 4-bis, che la Finanziaria 2001 vuole introdurre,
sembrano scomparse le linee guida del sistema e cioè che deve
trattarsi non solo di "gravi motivi familiari" ma anche di
"congedi per eventi e cause particolari".
A
mio avviso la situazione di gravità dell'handicap del soggetto
ex art.3, comma 3, della Legge n.104/92, pur degna di ogni considerazione
in linea generale, non è, da sola sufficiente, nella fattispecie,
a qualificare un congedo assistito con questo impegno di risorse
economiche da parte dello Stato e non può quindi sollevare
il richiedente - genitore-lavoratore - dall'obbligo di motivare
adeguatamente la sua domanda di congedo retribuito in conformità
a quanto il sistema generale dei congedi per cause ed eventi particolari
prevede nel Regolamento n.278/2000 all'art.2, comma 1, lettera
d).
Infatti,
il Governo interviene a sostenere il lavoratore e la sua famiglia
e quindi, indirettamente, il suo figliolo, dal punto di vista
economico con un notevole impegno economico di Bilancio nei termini
di stabilire un diritto (questo pure soggettivo) del lavoratore
madre o, in alternativa, padre, alla percezione, in costanza di
congedo, dell'ultima retribuzione percepita e della corrispondente
contribuzione figurativa nel limite complessivo di 70 milioni
annui per un periodo massimo di due anni.
Risiede
qui la grande differenza di trattamento rispetto ai congedi non
retribuiti oggi vigenti di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge
n.53/2000.
In
sostanza si intende istituire una sorta di "congedo qualificato",
alla cui richiesta non è opponibile un diniego, pur motivato del
datore di lavoro, il cui costo economico viene trasferito dalle
spalle del lavoratore e della sua famiglia a carico dello Stato.
Per
nessun altro intervento nel settore assistenziale (assegno
di accompagnamento, pensione di invalidità ed altri) mi sembra
che lo Stato si accolli un così ingente onere economico per
una singola famiglia, 70 milioni annui, raddoppiabili per
un ulteriore anno.
In
questi termini la norma in questione ha certamente un'importanza
strategica per tutte quelle famiglie che hanno un figlio
portatore di handicap grave e che siano costrette
a chiedere un congedo per "gravi motivi" legati alla salute
ed alla condizione del figlio; ma, a maggior ragione, tale
congedo deve essere sempre motivato e qualificato da una delle
cause particolari di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.2
del Decreto n.278/2000 e non così genericamente concesso.
Questo
collegamento tra le due norme (istituendo comma 4-bis, art. 4
Legge n.53/2000 e la casistica di cui alla lettera d), comma 1,
art. 2 del Regolamento di cui al Decreto n.278/2000) garantirebbe
la selezione, la "qualificazione" effettiva delle
richieste di congedo in base all'importanza, alla gravità ed alla
sussistenza di una doppia motivazione, realizzando quella
limitazione dell'impegno di Bilancio che si vuole conseguire
in altro opinabile modo, come di seguito si vedrà.
La
prima motivazione del congedo è già acclarata nel verbale di visita
collegiale dell'ASL, che attesta la gravità dell'handicap, la
seconda, da documentarsi contestualmente alla domanda di congedo,
dalla presenza di una o più delle patologie di cui alla surrichiamata
lettera d) collegabile all'esigenza impellente e/o continuativa
di praticare una cura e/o una forma di assistenza diretta del
figlio disabile e colpito dalla patologia (programma terapeutico
o riabilitativo).
In
sostanza il congedo, così economicamente protetto, deve essere
sostenuto da una specifica e documentata motivazione di cura e
di assistenza del genitore al figlio e non, per così dire, genericamente
supportato dalla mera esistenza di una situazione di handicap,
pur in forma di gravità, il che, purtroppo, potrebbe dare luogo
a una certa percentuale di abusi e di distorto utilizzo di ingenti
risorse economiche messe a disposizione dallo Stato.
Invero,
se mantenuta nella sua formulazione attuale, la norma della Finanziaria
2001 darebbe luogo ad un intervento economico dalle inique caratteristiche
"a pioggia" che vedrebbe sostenuti economicamente dallo Stato
(e con quale impegno economico) anche quei nuclei familiari
nei quali c'è un figlio in una situazione pur grave di handicap,
ma con caratteristiche di stabilità o per il quale non vi sono
all'attualità, purtroppo, prospettive di cura, né necessità impellenti
di quella assistenza continuativa che, con documentati
programmi terapeutici e riabilitativi, impegni totalmente
il genitore-lavoratore tanto da giustificare una sua astensione
"retribuita" dal lavoro per un così lungo periodo.
Purtroppo,
l'art.50, comma 2°, della Legge Finanziaria 2001 (disegno di legge)
va oltre, discriminando, per i summenzionati motivi di Bilancio,
decine di migliaia di famiglie, tra le quali la mia, che si trovino
nella grave necessità di prestare immediatamente maggiori cure
ed assistenza ai propri figli portatori di handicap grave.
Nella
sua formulazione esso, infatti, stabilisce che:
"dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n.53,
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre di soggetto con handicap
in situazione di gravità.....omissis….., che abbia fruito per
almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi
1, 2 e 3, della suddetta legge per l'assistenza al figlio, ha
diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo
entro 60 giorni dalla richiesta. Durante….omissis .....".
E'
possibile, mi chiedo, che debba essere fatta una discriminazione
di tale portata e gravità (e si capisce bene solo per istituire
una sorta di franchigia temporale per far risparmiare
soldi al Bilancio statale) tra chi, con figli in situazioni
identiche di handicap grave, abbia fruito dei cosiddetti
"benefici" ex art. 33 della Legge n.104/92 per più di 5 anni e
chi lo ha fatto per un periodo inferiore a 5 anni - oppure in
maniera discontinua non raggiungendo i 5 anni in un arco temporale
superiore - e ancora chi, pur avendo avuto per il figlio il riconoscimento
ex art.3 della Legge n.104/92, per motivi tra i più vari, non
si sia avvalso dei "benefici" dell'art.33, ma abbia utilizzato
per altri scopi la legge n.104/92 o, al limite, non la abbia utilizzata
affatto, acquisendo la sola attestazione dell'handicap grave del
figlio?
Tutti
questi genitori-lavoratori - moltissimi ritengo - sarebbero oggi
esclusi, sulla base di un criterio solo temporale, da un diritto
alla retribuzione nella situazione di dover prestare cure ed assistenza
diretta al figlio affetto da gravi patologie in atto o bisognoso
di un'assistenza più intensa da parte del genitore-lavoratore
per un programma terapeutico e/o riabilitativo.
In
tal modo, sulla base di un criterio privo di ogni senso
di logica giuridica sulla parità di trattamento di situazioni
identiche, si toglie a tante famiglie l'unica possibilità
- l'estrema in tanti casi - di un sostegno economico tangibile
da parte dello Stato in situazioni tanto varie e tanto gravi che
non è difficile immaginare una vasta casistica di genitori al
limite della disperazione che si trovano a sacrificare se stessi
e la propria salute, gli altri figli, il lavoro, il patrimonio
familiare, quando esiste, per sostenere, curare ed assistere il
figlio con handicap.
E'
mai concepibile che in un Paese civile siano esclusi dall'accesso
al congedo retribuito per la cura e l'assistenza dei figli con
handicap grave tutti i genitori di bambini con handicap di età
inferiore a cinque-sei anni? E poi si parla di tutela dell'infanzia!
Se queste sono le risposte!
Per
questi motivi è urgente che il Governo, oppure il Parlamento,
modifichino tale comma, poiché irrazionale, discriminatorio e
venato d'incostituzionalità poiché, in tal modo, si trattano
diversamente situazioni personali identiche.
1) Non si riconosce, infatti "pari dignità sociale" ed uguaglianza
davanti alla legge "senza distinzione......di condizioni personali
e sociali" (art.3 della Costituzione) per quei portatori di handicap
che si trovano in identica situazione di gravità e per i loro
genitori che non sono posti nelle medesime condizioni economiche
stabilendo questo artificioso sbarramento dei cinque anni di "anzianità
dell'handicap";
2) Si viola l'art.31, comma 1, della Costituzione perché non si
"agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi"
tra i quali rientra certamente quello di assistere con "programmi
terapeutici e riabilitativi" il figlio portatore di handicap grave,
negando il congedo retribuito al genitore non abbia questa "anzianità
certificata" di 5 anni di fruizione dell'art.33, commi 1, 2 e
3 della Legge n.104/92;
3) Inoltre, e soprattutto, non si "protegge ........l'infanzia.....
favorendo gli istituti necessari a tale scopo" (art. 31, comma
2, Cost.) poiché la maggior parte dei lavoratori esclusi dal congedo
retribuito per effetto della franchigia di cinque anni, sarebbero
quelli con bambini in tenera età, portatori di handicap grave.
4) Infine si viola il dovere di tutelare "la salute come fondamentale
diritto dell'individuo" (art.32, Cost.), in danno di migliaia
di portatori di handicap grave iscrivendo, per legge, i loro genitori
ad una categoria di serie B in quanto non si sono, o non si sono
potuti, iscrivere per tempo all'elenco dei fruitori dell'art.33
della Legge n.104/92.
Deve
pertanto, a mio modesto avviso, eliminarsi del tutto quest'ingiustificata
limitazione con la cancellazione dell'inciso a partire dalle parole
"che abbia fruito" fino a "per l'assistenza del figlio".
Il
criterio dovrebbe essere quello della sussistenza certificata
di una situazione di handicap in forma di gravità, ex art. 3 della
Legge n.104/92, coniugata ad una qualificata e documentata
motivazione della domanda di congedo retribuito come sopra illustrata,
senza la richiesta di una sorta di iniqua ed assurda "anzianità
di handicap" che getterebbe una velo di "vergogna" sull'ordinamento
legislativo italiano.
Basti
pensare concretamente alle gravi discriminazioni che la norma,
se approvata nell'attuale versione, creerebbe in quanto si adotta
un criterio di anzianità (i cinque anni richiesti), proprio di
un meccanismo di carattere "pensionistico", in una materia delicata
come quella della cura e dell'assistenza dei figli con handicap
grave.
Se
proprio si vogliono favorire dei pensionamenti anticipati, invece
di utilizzare il congedo retribuito, perché non si approva un
disegno di legge che equipari i genitori-lavoratori di figli con
handicap grave ai lavoratori impegnati in attività usuranti?
Ma
non si pensa che le reali speranze di cura e riabilitazione di
mia figlia Francesca di 8 anni, come di tanti altri bambini e
neonati sono concentrate nei pochi anni dell'infanzia e già con
l'adolescenza svaniscono o si riducono di molto?
Non
si considera che, diagnosticata la malattia che origina l'handicap
nei bambini, un intervento precoce, immediato è l'unico che può
dare un risultato tangibile sulla via del recupero e che quindi
nei primi anni di vita di un figlio va sostenuto a maggior ragione
l'impegno di una famiglia già così duramente colpita dall'handicap?
E
cosa dire di forme acute di handicap insorte fin dalla nascita
oppure in tenera età a causa di traumi, incidenti, febbri, vaccinazioni,
dipendenza dalla droga dei genitori, sieropositività da AIDS,
farmaci, frequenti crisi epilettiche con associato ritardo mentale
e gravi turbe del comportamento (come nel caso di mia figlia Francesca),
tutte situazioni che necessitano di assistenza continua, interventi
immediati e cure prolungate nel tempo e che sconvolgono la vita
di un'intera famiglia, rendendo tutti i suoi componenti "portatori
di un handicap" anche se riflesso, poiché, come nella mia
personale situazione, oltre che i genitori sono coinvolti anche
i fratelli?
Ecco,
lo Stato oltre a non fornire strutture mediche e sociali adeguate
e di sostegno alla famiglia (come da sette anni ho constatato
sulla pelle di mia figlia Francesca in quanto costretto, da ultimo,
a rivolgermi a strutture sanitarie negli U.S.A.), formula una
legge a scartamento ridotto che interviene a sostenere economicamente
solo quelle famiglie che hanno una anzianità di handicap certificata,
e che gli altri genitori facciano pure da soli, se hanno i soldi
sia per curare i figli handicappati gravi che per vivere senza
stipendio!!!
Le
mie osservazioni, ritengo, non sono valide solo nel caso di bambini
ed adolescenti con gravi handicap ma anche, per conoscenza diretta,
per quei genitori con figli disabili già adulti, che per scarsità
di mezzi culturali, di mezzi economici, di informazione, non abbiano
richiesto ed ottenuto la dichiarazione di cui all'art.3 ed usufruito
dell'art.33 della Legge n.104/92 da oltre 5 anni.
In
qualsiasi momento della vita di un figlio portatore di handicap
grave - alla cui base c'è quasi sempre una "sindrome"
e cioè un quadro molto complesso di sintomi e correlate disabilità,
può insorgere una necessità di cure mediche che coinvolgono l'impegno
di un'intera famiglia, di terapie riabilitative che necessitano
di un'assistenza continuativa.
Inoltre,
in qualsiasi momento della sua vita e per i più vari motivi (dagli
incidenti d'auto ai tumori, agli ictus, a malattie genetiche,
ecc.) un figlio sano ed autonomo può divenire un figlio portatore
di handicap in forma di gravità. E' concepibile che anche
in questi casi si debba attendere la maturazione di cinque
anni di anzianità dell'handicap per poter prestare al figlio
cure ed assistenza utilizzando il sostegno economico dello Stato
a favore dei genitori-lavoratori?
L'handicap
è materia così delicata da far ritenere che ogni situazione
debba essere considerata sempre singolarmente e abbisognevole
di valutazione individuale allorquando le risorse economiche del
Bilancio statale non siano sufficienti ad eliminare ogni limitazione
di intervento.
A
mio avviso, non è parimenti opportuno il ricorso all'art.33 della
Legge n.104/92, in quanto si pongono sullo stesso piano le necessità
che dovrebbero motivare una richiesta di congedo per un lungo
periodo, con quelle soddisfatte dall'istituto dall'assistenza
prestata dal genitore-lavoratore per 3 giorni mensili al proprio
figlio, il quale, per i restanti 27 giorni del mese, deve essere
necessariamente seguito dall'altro genitore o da altre persone.
Infine, ma non da ultimo, il Governo dovrebbe valutare la possibilità
che una siffatta norma, se approvata nel testo presentato, possa
essere, come mi sembra evidente, posta al vaglio della Corte Costituzionale
per illegittimità in relazione agli art. 1, 31 e 32 della Costituzione
e che, quindi, la franchigia dei cinque anni possa essere eliminata
con sentenza.
A
quel punto come si raggiungerebbe la copertura finanziaria?
Sarebbe
comunque necessario un intervento correttivo da parte del Legislatore,
ma, nel frattempo, tante famiglie e tanti figli in gravi situazioni
di handicap non avrebbero comunque avuto da parte dello Stato
l'aiuto economico necessario al momento del bisogno.
Concludo
questa mia esposizione critica alla norma, come oggi presentata
dal Governo in Parlamento, proponendo quindi che lo stesso Governo
possa emendarla e che si adotti, per l'ammissibilità delle domande
di congedo retribuito, un meccanismo di valutazione già esistente
che consenta, inoltre, di conseguire il necessario controllo della
spesa in Bilancio.
Le
stesse Commissioni mediche, già previste dall'art.4 della Legge
5 febbraio 1992 n.104 per la valutazione dell'handicap, dovrebbero
vagliare le richieste di congedo retribuito concludendo
- attesa l'importanza delle motivazioni di cura ed assistenza
che una richiesta di congedo di questo tipo sottende - l'intero
iter istruttorio entro 60 giorni dalla data di presentazione della
domanda, da indirizzarsi alla ASL competente completa
di certificazioni mediche, oltre che, per conoscenza, al datore
di lavoro.
Laddove
la Commissione Medica della ASL o quella Provinciale del Ministero
del Tesoro non diano una risposta negativa da notificarsi entro
il suddetto termine di sessanta giorni sia al datore di lavoro
che al lavoratore (diniego impugnabile dal lavoratore entro il
termine di 60 giorni dalla notifica), il congedo retribuito si
deve intendere concesso nella modalità e nei termini richiesti,
in applicazione del principio del silenzio-assenso.
Mi
permetto di suggerire, infine, che sia l'INPS - il quale già assicura
con puntualità i pagamenti di altre indennità di invalidità -
a provvedere all'accredito dei contributi figurativi ed al pagamento
diretto del lavoratore in congedo, a valere su appositi fondi
di dotazione, evitando, in tal modo, ogni forma di anticipazione
e successivo conguaglio da parte del datore di lavoro, già gravato
dall'onere di dover sostituire, nella maggior parte dei casi,
il lavoratore in congedo retribuito.
Nel
ringraziare per l'attenzione prestata e per la disponibilità da
accordare, porgo distinti saluti.