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SENTENZA CORTE
COSTITUZIONALE SU
- SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO –
PORTATORI DI HANDICAP N° 215 DEL 08/06/1987.
Poiché nella Sentenza del TAR di Brescia relativa al Trasporto
Gratuito di persone con Handicap, si nomina la Sentenza della Corte
Costituzionale n° 215 del 8 Giugno 1987, abbiamo ritenuto importante
pubblicare anche questa, che il Signor Vincenzo Iovino è stato in
grado di procurarci.
Abbiamo dovuto Copiare la Sentenza in “ Imaging “ perché purtroppo
la scrittura in caratteri così piccoli non risulta ottimale per
farne lo scanner e quando l’abbiamo l’abbiamo salvata in Word
abbiamo verificato una notevole quantità di parole lette male e
quindi riportate male.
Comunque pubblichiamo a seguire anche la Versione Salvata in Word e
con la speranza che qualche persona volenterosa, possa correggere
gli errori ( usando come base di riferimento il testo Imaging che è
Corretto) e poi rimandarcelo.
Sonia e Roberto Rusticali
CORTE COSTITUZiONALE;
sentenza 8 giugno 1987, n. 215 (Gazzetta ufficiale, 1’ serie
speciale, 17 giugno 1987, n. 25); l’ms. LA PaGatA, ReI. S’PÀoNozt;
Salvi (Avv. SCIACCA) c, Miii.
pubblica istruzione. OrtI. T.A.R. Lazio 28 novembre 1984-25
giugno 1985, n. 933 (G.U., P serie speciale, n. 21 del 1986).
InvalIdi guerra e del la4oru o per servizio — Istruzione pubblica
Scuola medIa dl secondo vado ‘-- Portatori di “handicaps”
— Iniziative didattiche di integrazione e dl sostegno — Mancata
previsIone — Incostituzionalità (Cost., art, 2, 3, 34; 1. 30 marzo
1971 n. 118, conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971 n. 5 e
nuove norme In favore dei mutilati e invalidi civili, art. 28).
li. FORO LrÀLtawa — 1987.
degli invalidi e mutilati civili alle scuole medio superiori ed uhi•
versltarìe”; il 40 comma, infine, estende la medesima discipline
alle istituzioni prescolastiche e ai doposcuola. Come precisato Ir
narrativa, nel caso cli specie il tAIR. rimettente era chiamatc a
decidere in ordine alla legittimità della mancata raiscrizione di
una giovane portatrice dl handìcap.s alla prima classe di un
istituto professionale di Stato, manifestata col rifiuto oppostole
ad assistere alle lozioni nonostante il contrario parere espresso
dal competenti servizi specialìstici sotto Il profilo sanitario e
psicologico: parere nel quale era stata sottolineata la non gravità
dell’affezione e la fondamentale importanza della frequenza
scolastica nell’indurre momenti di socializzazione ed integrazione
atti a favorirne un’evoluzione positiva.
La questione è Quindi indubbiamente rilevante, posto che la
disposizione tmpugnata, nella prospettazione del giudice a qua, non
assicura ai portatori di /tandlcaps il diritto alla frequenza delle
scuole secondarie superiori.
2.- Giova anzitutto premettere all’esame della specifica questione
sollevata un sia pur sintetico cenno all’evoluzione normativa
sull’inserimento nclla scuola dei portatori di /zandicapr, in quanto
è anche sulla considerazione di taluni suoi caratteri che
l’ordinanza di rimessione fonda le proprie censure,
Come è noto, il problema dell’inserimento di minorgti nella scuola è
stato per lungo tempo at’frontato e risolto, nei nostro ordinamento,
con gli strumenti delle scuole speciali e delle classi differenzi
ali.
Ancora negli anni sessanta, le leggi 24 luglio 1962 n. 1073 (recanti
i “provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962
al 1965”) e 31 ottobre 1966 n. 942 (relatIva al “finanziamento del
piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970”)
prevedono stanzìanienti per il funzionamento di tali strutture
speciali. La 1. 31 dicembre 1962 n. 1859, istitutiva della scuola
inedia statale, contempla classi differenziali per alunni
dlsadattati scolastici” (art. 12) e la 1. 18 marzo 1968 n. 44.4,
relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o, per i
casi più gravi, scuole speciali per i bambini da tre a cinque anni
affetti da disturbi dell’intelligenza o del comportamento o da
menomaziorti tisiche o Sensoriali.
Negli anni settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente
ribaltato. La 1. 34) marzo 1971 n. 118 — oltre a prevedere, per i
“mutilati ed invalidi civili”, corsi di istruzione per
l’espletamento o completamento della scuola dell’obbligo presso i
centri di riabilitazione, scuole per la formazione di assistenti
educatori e assistenti sociali spccializzati e particolari misure
per l’addestramento professionale (art. 4, 5 e 23) — stabilisce —
come si èvisto — che “l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle
classi normali della scuola pubblica” (art. 28) e che
“esclusivamente quando sia accertata I’impossibilìrà di far
frequentare ai minorati la scuola pubblica dell’obbligo” si
istituiranno “per i minori ricoverati” nei centri di degenza e di
recupero, classi normali “quali sezioni staccate della scuola
statale” (art. 29).
La I. 4agosto 1977 n. 517, poi, “al fine di agevolare l’attuazione
del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della
personalità” prevede per la scuola elementare (art. 2) e me. dia
(art. 7) forme di integrazione e di tostegno a favore degli alutmi
portatori di handicaps. da realizzarsi tra l’altro attraverso
limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseritI,
predisposizione di particolarI servizi ed impiego di docenti
specializzati. Con la medesima legge (art. 7, ultimo comma) sono
abolite le classi differenziali. La successiva 1. 20 maggio 1982 o.
270 provvede poi (art. 12) circa le dotazlonì organiche, nei ruoli
di dette scuole, degli insegnanti di Sostegno (di regola, uno ogni
quattro alunni portatori di /tandicaps).
La disciplina cosi sommariamente richiamata concerne peraltro solo
la scuola materna, elementare e media; mentre per la scuola
secondaria superiore non ha avuto sviluppi, nella legislazione
nazionale, l’indicazione contenuta nel già citato 30 comma dell’art.
28 I. n. 118 deI 1971.
Per la verità, la previsione di “forme di integrazione educativa))
atte a facilitare l’inserimento e la formazione degli handicappati
anche in tale ordine di scuola è diffusamente presente al livello di
legislazione regionale (cfr., in partIcolare, 1. reg. Veneto 8
maggio 1980 n. 46; 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 1981 n.
87; I. reg. Sicilia 18 aprile 1981 o. 68; I. reg. Calabria 3
settembre 1984 n. 28; ecc.).
Spazi per concrete iniziative di inserimento dei portatori di
ha~tdicapr nelle scuole superiori sono inoltre individuabili nella
defiIl, F(IFLO ITALIANO —
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rnr. is
partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni
normodotatl costituisce, infatti, un rilevante fattore dl
socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le
Potenzialità dello svantaggiato, al dìspiegarsi cioè di quelle
sollecitazioni psicologiche atte a migliorare I processi di
apprendimento, di Comunicazione e di relazione attraverso la
progressiva riduzione dei condtzionamcnti indotti dalla minorazione,
Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo
inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un
essenziale fattore di recupero del portatore di /tandìcups e dl
superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in
cui ciascuno ditali clementi interagisce sull’altro e, se ha
evoluzione positiva, può Operare in funzione .slnerglca ai flni del
complessivo sviluppo della personalità.
Da siffatto ordine concettuale ha indubbiamente preso le mosse il
legislatore ordinario allorquando, con le già richiamate
disposizioni delle leggi del 1971 e 1977, ha da un lato previsto I
inserimento in via di principio dei mninorati nella normale scuola
dell’obbligo — onde evitare i possibili effetti di segregazione ed
isolamento ed i conncssi rischi di regressione — dall’altro ha
concepito le forme di integrazione, Sostegno ed assistenza ivi
previste come strumenti preordinati ad agevolare non solo l’attvazione
del diritto allo studio ma anche la piena formazione della
personalità degli alunni handicappati.
Ora, è innegabile che le esigenze dl apprendimento e socializzazione
che rendono proficua a questo fine la frequenza scolastica non
vengono meno col compimento della scuola dell’obbligo; anzi, proprio
perché si tratta di complessi e delicati processi nei quali il
portatore di handìcaps incontra particolari difficoltà, èevidente
che una loro artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei
fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare
rischi di arresto di questo, quando non di regressione.
Altrettanto innegabile è. d’altra parte, che l’apprendimento e
l’integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più
pieno inserimento dell’handicappato nella società e nel mondo del
lavoro; e che lo stesso svolgimento di attività professionali più
qualificate di quelle attingihili col mero titolo della scuola
dell’obbligo — e quindi il compimento degli studi inferiori —può
favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane
svantagglaro e quIndi avvlnarlo alla meta aella piena Integrazione
sociale.
6. - Dalle considerazioni ora svolte è agevole arguire come sul tema
della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono
un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi
ispiratori del disegno costituzionale; .e che, conseguentemente, il
catione ermeneutico da impiegare in siffatta materia èessenzialmente
dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui Quei
valori trovano espressione e tutela.
Statuendo che “la scuola è aperta a tutti”, e con ciò riconoscendo
in via generale l’istruzione come diritto dl tutti i cittadini,
l’art. 34, 1~ cornate, Cost. pone un principio nel quale la basIlare
garanzia dci diritti inviolabili dell’uomo ((nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità)) apprestata dall’art. 2
Cosr. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale
che è la comunità scolastica. L’art, 2 poi, si raccorda e si integra
con l’altra norma, pure fondamentale, dl cui all’art, 3, 2~ eomma,
che richiede il superamento delle spereqttazioni di situazioni sia
economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo
delle persone dei cittadini,
Lette alla luce di questi principi fondamentali, le successive
disposizioni contenute nell’ari. 34 palesano il significato dl
garantirc il diritto all’istruzione malgrado ogni possibile ostacolo
che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona.
L’effettività dell’istruzione dell’obbligo è, nel 20 comma,
garantita dalla sua
gratuità; quella dell’istruzione superiore è garantita anche a chi,
capace e meritevole, sia privo di mezzi, mediante borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze (3~ e 40 conlnla). In
tali disposizioni, l’accento è essenzialmente posto sugli ostacoli
di ordine economico, giacché il costituente era ben consapevole che
è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianze delle
posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al
riguardo espresse prescrizioni idonee a garantire l’effettìvità del
principio di cui al I” comma. Ciò però non significa che l’apl)licazione
di questo possa incontrare limiti in ostacoli dl altro ordine, la
cui rimozione è postulata in via generale come compito della
repubblica nelle disposizioni di cui agli art. 2 e 3, 2~ comma:
sostenere ciò significherebbe sottacere il fatto evidente che
IL Foito ITALIANO -.. 1987,
2941 GIURISPRUDENZA COI
che la disposizione sIa da riferire all’educazione consegulbile
anche attraverso l’istruzione superiore. Benché non si esaurisca in
ciò, l’educazione è infatti ((l’effetto finale complessivo e
formati-vo della persona In tutti i suoi aspetti?) che consegue
all’insegnamento ed all’istruzione con questo acquisita (efr. sent.
n. 7 dcl 1967, Foro il., 1967, 1, 451).
Sotto quest’aspetto, dunque, la disposizione In discorso Integra e
specifica quella contenuta nell’art. 34, per quanto concerne l’istrttzione
che va garantita ai minoratl; e la sua collocazIone nel III, anziché
nèl lI titolo della I parte della Costituzione ben si gustlfica con
l’essere l’istruzione in questione finalizzata anche all’inserimento
di tali soggetti nel mondo del lavoro.
Garantire a rninoratl ed invalidi tale possibilità anche attraverso
l’istruzione superiore corrisponde perciò ad una precisa direttiva
costituzionale: e non a caso questa corte, decidendo in ordine ad
una situazione per molti versi analoga, nella quale era stato posto
in discussione il rapporto tra il cittadino invalido e il suo
inserimento nel mondo dcl lavoro, ha affermato (senI. n. 163 del
1983, /tt, 1983, I, 2077) che “non sono costituzionalmente, oltre
chè moralmente ammissibili esciusioiii e limitazioni dirette a
relegare sul piano di isolamento e di assurda discriminazione
soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza tisica e
mentale, hanno invece pieno diritto di Inserirsi nel mondo del
lavoro)).
.8. - Ciò che va ancora sottolineato, POI, è che, onde garantire
l’effettività del diritto all’educazione (nel senso ora precisato)
di minorati ed invalidi — e quindi dei pbrtatori di handicaps —lo
stesso art. 38 dispone, al 40 comma, che ai compiti a ciò inerenti
debbano provvedere “organi ed istituti predisposti o iuìtegrati
dallo Stato”. Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità delle
misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori
di hondicaps la frequenza degli istituti d’istruzione anche
superiore: dimostrando, tra l’altro, che è attraverso questi
strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va
realizzata la coni-posizione tra la frui-zlone ditale diritto e le
esigenze di funzionalità del servizio scolastico.
Per altro verso, la disposizione pone in risalto come ali’assoìvimento
di t’all compiti siano deputati prlmariamente gli organi pubblici.
Di cih si ha, sotto altro e più generale profitto, significativa
conferma nella disposizione di cui all’ari. 31, 1’ comma, Cost.,
che, facendo carico a tali organi di agevolare, con misure
economiche e “altre provvidenze”, l’assolvintento del compiti della
famiglia — tra I quali è quella dell’istruzione ed educazione dei
figli (art. 30) — presuppone che esso possa per vari motivi
tinti-tare difficoltoso: ed è evidente che se vi è un settore in cui
la dedizione della famiglia può risultare in concreto inadeguata,
esso è proprio quello dell’educazione e sostegno dei figli
handicappali. Ciò dà la misura dell’impegno che in tale campo è
richiesto tanto allo Stato quanto alle regioni, alle quali ultime
spetta in particolare provedere. cee i necessari supporti,
all’assistenza scolastica in favore dei “minorati psico-fisici”
(art. 42 d.p.r. n. 656 del 1977).
Nello stesso senso depongono, del resto, i compiti posti alla
repubblica dall’art. 32 Cosr, atteso l’ausilio al superamento od
attenuazione degli handlcops (ovvero ad evitare interruzioni di tali
positive evoluzioni) che può essere fornito, come si è già detto,
dall’jntegrazione negli istituti d’istruzione superiore: non a caso
la legge di riforma sanitaria n. 833 dcl 1978 pone l’obbettivo, tra
l’altro, della “promozione della salute nell’età evolutiva..,
favorendo ccii ogni mezzo l’integrazione dei soggetti handicappati”
(art. ), V eoøw”a, iett, d).
9. - Alta strégua delle suespost~ considerazioni, l’arI. 28, 30
conma. I. o. 118 deI 1971 va dichiarato costituzionalmente IIlegltti:no&nella
pure in cui, itt riferimento al soggetti portatori di handicqps,
prevede che “Sarà facilitata”, anziché disporre che tt assIcurHa)?,
la frequenza alle scuole medie supeviori.
itt quieto mot. la disposizione aa~ulmta valore imrttediatamente
precettivo e cogente, ed impone perciò ai competenti organi
scolastici sia dì non frapporre a tale frequenza imvedimenti non com
sentiti alla stregua. delle proctsaziotti sopra svolte, sia di dare
attuazione alle misure che, in virtù dei poteri-doveri loro
istituzionalmente attribuiti, ovvero dell’esistente formazione
regionale, secondaria o asunìnistrativa (cft. § 2), possano già allo
stato essere da essi concnetizzate o promosse.
Spetta ovvianientu al Iegislatora Il compito — la cui importanz za
ed urgenza è sottolineata dalle considerazioni sopra svolte —di
dettare nell’ambito della propria discrezionalltà una compiuta
STITUZIONALWE 13 CIVILE 2942
discIplina idonea a dare organica soluzIone a tale rilevante
problema umano e sociale,
Per questi motivi, la Corte costituzionale dIchiara l’illegittimità
costituzionale deli’art. 28, 30 cornma, I. 30 marzo 1971 n, 118
— recante “conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971 n, 5 e
nuove norme In favore dei mutilati ed Invalidi civili” — nella parte
In cui. in riferimento ai soggetti portatori dì handicaps, prevede
che “Sarò facilitata”, anzIché disporre che “S assicurata” la.
frequenza alle scuole medie superiori.
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Sentenza Corte Cost. n.215 (pagina 1)
Sentenza Corte Cost. n.215 (pagina 2)
Sentenza Corte Cost. n.215 (pagina 3)
Sentenza Corte Cost. n.215 (pagina 4)
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