Formazione e aggiornamento del personale della scuola

0 Pubblicato da Mar, 26 Marzo 2013, 10:37

Osservatorio permanente per le persone in situazione di handicap

Formazione e aggiornamento del personale della scuola

 

Preambolo

Il tema della formazione/aggiornamento del personale della scuola è da considerarsi una priorità per lo sviluppo dell’intero sistema formativo, il miglioramento della qualità del sistema dell’istruzione e del processo di integrazione scolastica.

Esso va inserito nella più ampia costruzione di un sistema formativo iniziale, permanente e in servizio di tutto il personale della scuola. Si ribadisce l’importanza sia della formazione iniziale universitaria, sia dei più recenti modelli di formazione/aggiornamento a distanza e in presenza (blended) avviati recentemente dall’Amministrazione per la formazione in servizio del personale scolastico.

La formazione iniziale e in servizio dei docenti di sostegno e curricolari deve tener conto delle problematiche emergenti e dei contributi che le recenti acquisizioni delle discipline psicopedagogiche e didattiche offrono, nonché dei nuovi approcci che permettono risultati interessanti nell’ambito della diagnosi e dell’intervento nelle situazioni di disabilità.

Si ritiene che la formazione permanente sia essenziale per il miglioramento della qualità del sistema d’istruzione, formazione ed educazione. È necessario pertanto che sia resa obbligatoria, come avviene già nel mondo della sanità pubblica e  in altre categorie professionali.

Si ribadisce la necessità di “mettere a sistema” le attività di formazione per tutto il personale, al fine di favorire più ampi processi di professionalizzazione attraverso la condivisione delle problematiche educative e di linguaggi, risorse e strumenti orientati alla loro presa in carico.

Si ritiene altresì necessario ribadire la necessità di orientare la formazione dei docenti e del personale della scuola sul versante dell’Area 1 (discipline psico-socio-pedagogiche e didattiche) perché essenziali alla adeguata percezione dei bisogni formativi degli alunni, alla valorizzazione delle loro esperienze e alla conseguente individuazione di soluzioni educative, organizzative e metodologiche utili a porre in essere modalità più coinvolgenti ed efficaci rispetto ai processi formativi e di integrazione.

L’attenzione a suddette necessità richiede la previsione in forma sistematica di risorse economiche adeguate per la formazione permanente del personale della scuola.

 

Per il perseguimento dei suddetti obietti proponiamo le seguenti azioni:

 

1. Corsi di formazione e di riflessione, organizzati anche secondo le modalità della ricerca/azione e/o ipotesi/azione,  per gli insegnanti curriculari e per il sostegno che accolgono nelle proprie classi alunni con disabilità, da sviluppare nei primi 15 giorni di settembre che abbiano ad oggetto l’analisi della Diagnosi Funzionale e l’impostazione del PEI e del PDF, con attenzione alla valutazione e all’integrazione nell’ambito della programmazione di classe (cfr. Nota Ministeriale del 2 ottobre 2002 Prot. 4088 e C.M. n. 78/03).

Il MIUR potrebbe emanare una direttiva agli USR perché vengano ricordati alle scuole tali impegni, da esplicitare innanzitutto nel POF attraverso l’individuazione di un apposito capitolo dedicato all’INTEGRAZIONE che dettagli le strategie adottate dalla scuola in termini di offerta formativa adeguata e l’individuazione di strutture dipartimentali o di gruppi di lavoro orientati a tale compito, con la presenza di un referente tra le funzioni strumentali al POF, come previsto dal CCNL 2002-2005, rendendo sempre più agita l’autonomia scolastica stessa.

Sollecitare attivazione del GLHI quale luogo di supporto e coordinamento effettivo dei processi d’integrazione, facendo riferimento anche alle Associazioni presenti a livello locale sul tema della disabilità, che potrebbero fornire un supporto alle scuole, anche gratuito classe (cfr. Nota Ministeriale del 2 ottobre 2002 Prot. 4088 e C.M. n. 78/03).

 

2. Corsi di formazione per gli insegnanti di sostegno non specializzati (vedi Dir. 47/04).

Si sollecita il riavvio dei corsi di tipo modulare, o analoghi, per la formazione del personale docente che dovrà intervenire nelle situazioni di disabilità, sia di ruolo – non formato e/o sovrannumerario – che per i precari di prima fascia.

 

3. Obbligatorietà dei percorsi di formazione per tutti gli insegnanti, individuando modalità per rendere significativa e motivante la formazione stessa (vedi CCNL 2002-2005, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 14/8/2003).

Si ritiene indispensabile la costituzione di un tavolo di negoziazione con Amministrazione Scolastica, Sindacati, Associazioni professionali degli insegnanti e quelle delle persone con disabilità e delle famiglie, al fine di individuare soluzioni operative efficaci concernenti le modalità di formazione e aggiornamento in servizio sulle tematiche della integrazione scolastica, anche on-line, e con il supporto di equipè multidisciplinari e tutors locali.

Per motivare e stimolare gli insegnanti ad una formazione ed aggiornamento  permanenti sul tema dell’integrazione si propone di individuare degli incentivi commisurati alle ore effettivamente svolte nei corsi di formazione/aggiornamento e alla loro ricaduta nell’azione didattica, che dovranno concludersi con una valutazione finale:

  • riconoscimento di crediti formativi riconoscibili anche a livello universitario;
  • attribuzione di punteggio ai fini della progressione di carriera;
  • riconoscimenti economici.

 

4. Formazione degli insegnanti secondo un progetto modulare integrato che metta in gioco in forma complementare competenze specifiche (pedagogiche, didattiche, psicologiche, neuropsichiatriche e terapeutiche) per l’attivazione piena dei processi di integrazione nel più ampio coinvolgimento delle professionalità.

Formazione del personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici) e degli Enti Locali (AEC, OSSE) per tutti gli alunni con difficoltà, ivi compresi quelli con problemi d’apprendimento diverse dalle minorazioni (vedi problema dei border-line, dei disturbi specifici dell’apprendimento, del comportamento e della sfera emotiva).

Tutte queste figure professionali debbono saper lavorare in equipe multidisciplinare per affinare ed arricchire le proprie competenze professionali.

Suggeriamo di prendere in considerazione, come temi per un’attività di formazione iniziale e in servizio che possa fornire contributi nella direzione sopra indicata:

–    i disturbi specifici del linguaggio, quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia;

–    il disturbo dell’attenzione e iperattività, sindrome emergente e molto diffusa che mette a dura prova gli insegnanti nella gestione degli alunni che ne sono portatori e del gruppo classe nel quale sono inseriti.

Si avverte la necessità di stabilire intese ed accordi tra Amministrazione Scolastica e Amministrazione Socio-Sanitaria per la realizzazione di percorsi formativi congiunti a livello regionale o sub-regionale, coinvolgendo il sistema universitario territoriale.

Emerge l’esigenza che l’attività formativa venga effettuata tra reti di scuole in collegamento con gli Enti Locali, le ASL e le Associazioni, anche avvalendosi di soggetti accreditati dal MIUR per la formazione degli insegnanti e del personale educativo ai sensi del D.M. n. 177 del 10/7/2000, sia per ridurre le spese generali, sia per avere un riferimento territoriale (vedi Uffici Scolastici Regionali del Veneto, Emilia Romagna e Lombardia che si sono già mossi in tal senso; vedi intesa USR Lazio – Regione Lazio Assessorato Formazione).

Tali corsi congiunti saranno finalizzati allo sviluppo di una mentalità comune capace di garantire la formulazione, gestione e verifica congiunta del PDF e del PEI che, come stabilisce l’art. 13 comma 1 lettera A della L. 104/92, è la sintesi degli obiettivi dei tre progetti di riabilitazione, socializzazione ed integrazione scolastica e formativa, anche in vista dell’attuazione del Progetto Globale di Vita di cui all’Art. 14 della L. 328/00 che va collocato pur sempre nella logica dei Piani di Zona di cui all’Art. 19 della stessa Legge.

È necessario individuare congrue risorse finanziarie attingendo anche dalla L. 440/97 e dai bilanci degli Enti Locali e territoriali (Comuni, ASL, ecc.).

 

5. Formazione Dirigenti Tecnici e Scolastici in tema di integrazione, per la costruzione di “cabine di regia” territoriali (locali, provinciali, regionali) per l’integrazione.

Nei prossimi concorsi per Dirigenti si dovrà richiedere il possesso di competenze teorico-pratiche nel campo dell’organizzazione in vista della integrazione scolastica.

Incrementare i bilanci degli Enti Locali ed ASL in materia di integrazione.

Attivare in forma sistematica e ricorrente Conferenze di Servizio per i Dirigenti Scolastici per un’analisi e sviluppo delle azioni di integrazione all’interno del territorio.

 

6. Formazione iniziale ed in servizio del personale scolastico nei nuovi scenari della Riforma (riconoscimento crediti formativi; formazione secondo il modello dei 7 moduli o analogo, comunque da portare a compimento in un’ottica di incremento pieno delle competenze).

Si condivide la proposta delle Associazioni e delle Università, già enunciato nel documento conclusivo del convegno di Bari del 2003 per l’apertura dell’anno europeo delle persone  con disabilità, di prevedere 200 ore di formazione iniziale per tutti i docenti sull’integrazione e 800 ore per la specializzazione al sostegno, traducendo tali ore (non comprensive del tirocinio) in credito formativo.

Per quanto riguarda le tematiche della formazione si propongo i seguenti temi:

  • Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento;
  • Acquisizione di diverse modalità di insegnamento/apprendimento: Cooperative learning,  peer tutoring, laboratori, ecc.;
  • Attenzione alla dimensione organizzativa della didattica come fattore di qualità dei processi di apprendimento;
  • Acquisizione di metodologie didattiche e comunicative specializzate per rispondere ai diversi bisogni educativi speciali (non-vedenti, non-udenti, autistici, ritardo cognitivo, ecc.).

Considerare i Centri Risorse Territoriali pubblici e quelli privati accreditati come sedi privilegiate della formazione.

7. Problema della continuità della funzione di sostegno: nel ruolo e/o sul caso/scuola (vedi problema della precarizzazione dei docenti, rapporto 1:138 che se nel 1997 poteva essere accettabile oggi risulta inadeguato).

In merito alla continuità sul progetto educativo dell’alunno si evidenziano le seguenti priorità:

Necessità di modificare la tempistica per quanto concerne le graduatorie alla luce dell’assegnazione, della mobilità e della negoziazione in modo da garantire un corretto avvio dell’anno scolastico e della Riforma.

La negoziazione deve essere orientata verso il principio della continuità didattica ed educativa in modo che tutti i docenti, il personale educativo statale e degli Enti Locali permanga stabilmente nella stessa sede per lo svolgimento del progetto di integrazione.

Si rileva l’importanza di alcune buone pratiche che prevedono il raccordo dei GLHO nel momento finale ed iniziale del passaggio dell’alunno da un ordine di scuola a quello successivo.

Riferimenti normativi:

  • D.M.16//11/92 e C.M.339 DEL 16.11.92, applicative della L. 148/90 di riforma della scuola elementare, che prevedono  modalità organizzative e didattiche per la realizzazione della continuità;
  • C.M. n.1/88;
  • Legge n. 662/96 Art. 1 comma 72;
  • Legge n. 449/97 Art. 40 Comma 3;
  • Legge 53/03 che sancisce il principio della continuità;
  • Norma di Legge ……. che vieta gli spostamenti del personale docente dopo i 20 giorni (DA VERIFICARE);
  • Sentenza della Corte dei Conti n. 49/04 secondo cui non incorre in responsabilità contabile, ma anzi garantisce la buona efficienza dell’amministrazione, il Dirigente Scolastico di scuola secondaria di secondo grado che nomina un supplente per un periodo inferiore a 15 giorni quando non esistono nella scuola insegnanti con ore a disposizione.
  • Nel breve periodo utilizzare anche le sperimentazioni di cui all’Art. 43 del D.M. 331/98 per garantire la continuità didattica.
  • Sentenza n. 245/01 del Consiglio di Stato che in casi estremi consente all’Amministrazione scolastica di non seguire le graduatorie al fine di garantire un insegnante di sostegno effettivamente idoneo a rispondere ai bisogni educativi speciali dell’alunno;

 

Continuità di Ruolo:

Dopo l’esame della proposta di legge della FADIS (vedi allegato) sull’istituzione di una classe di concorso per l’insegnamento per il sostegno, il gruppo pur evidenziandone alcuni aspetti positivi, già sopra indicati, manifesta perplessità rispetto al rischio di una ulteriore separazione degli insegnanti specializzati da quelli curriculari a causa di un nuovo comparto separato. Il problema della continuità potrebbe essere affrontato per esempio con incentivi che convincano gli insegnanti specializzati a rimanere nelle attività di sostegno per un periodo superiore ai 5 anni di obbligo attuale.

È di per se evidente che tutto ciò va ricontestualizzato nella più ampia problematica della ridefinizione delle classi di concorso e delle aree disciplinari di concerto con il MIUR.

 

8. Esigenza di una riflessione globale sulla costituzione delle aree formative degli insegnanti, in particolare per la scuola secondaria.

Da più parti è stato sollevato il cattivo funzionamento dell’Art. 13 Comma 5 Legge 104/92, a causa della creazione delle 4 aree per le attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado: manca attualmente un criterio oggettivo per la scelta dell’una o dell’altra area; ciò crea talora disparità macroscopiche tra insegnanti con diversi punteggi collocati tra diverse aree. Questa prassi, è stato denunciato, può favorire anche eccessiva discrezionalità. Al limite potrebbe accadere di avere 4 nomine di insegnanti di sostegno nei confronti dello stesso alunno.

È stata proposta da taluni l’abolizione di tali aree con modifica della norma sopracitata, fatti salvi i requisiti maturati.

 

9. Coordinamento dei percorsi formativi universitari tra le varie Università con un osservatorio che possa produrre i suoi effetti anche su una migliore individuazione dei crediti formativi stessi.

 

10. Attenzione ed apprezzamento per il decreto sull’alternanza scuola/lavoro che prevede un tutor per l’alunno disabile sia a scuola che nell’ambiente lavorativo attraverso un programma modulato sulle capacità dell’alunno disabile e una valutazione che sia utile ad accompagnarlo nell’inserimento lavorativo (vedi sviluppi anche nella direzione della legge 328/00).

Si esprime sostanzialmente un giudizio positivo per il fatto che viene esplicitato in due punti l’aspetto della integrazione scolastica.

Occorre però affrontare seriamente il problema della formazione dei tutor che devono accompagnare gli alunni con disabilità.

Alcuni prospettano il rischio che, attraverso gli stage e i tirocini di lavoro prolungati nel tempo si possa legalizzare il lavoro minorile. Occorre quindi normare in modo puntuale la durata e le modalità di tali attività per evitare questi rischi anche attraverso accordi sindacali, intese con il mondo del lavoro e la vigilanza degli ispettorati del lavoro.

Si ribadisce comunque che responsabile del progetto rimane la scuola.

 

 

In conclusione il gruppo dichiara la propria disponibilità a continuare l’approfondimento dei temi indicati e propone al MIUR che voglia far proseguire l’attività del gruppo di lavoro integrandolo con docenti universitari nel campo della pedagogia e della didattica e referenti della Direzione Generale Universitaria, nell’ottica della progettualità globale per il miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica.

 

Roma, 11 giugno 2004-06-15

 

Il Gruppo di lavoro:

Mirella Basso Della Concordia

Luigi Calcerano

Saveria Dandini de Sylva

Antonio De Duonni

Michela De Meo

Enrica Milani

Grazia Minelli

Pasquale Moliterni

Salvatore Nocera

Mario Pagano

Pasquale Pardi

Anna Petrone

Teresa Ponzianelli

Nicola Quirico

Nicola Tagliani

Paola Tinagli