Il Giudice riafferma il diritto alle deroghe per il sostegno

0 Pubblicato da Lun, 29 Aprile 2013, 10:42

Il Tribunale di Roma, il 17.12.2002, ha emesso un’Ordinanza nel procedimento ex art. 700 C.P.C. N. 69789/2002 con la quale ha riconosciuto ad un alunno dichiarato con handicap in situazione di gravità, un numero di ore di sostegno superiore a quello assegnatogli dalla Direzione scolastica regionale e dalla scuola.

Interessanti alcuni passaggi dell’Ordinanza, quanto al diritto allo studio “si tratta di un diritto inviolabile non suscettibile di degradazione”.
L’Amministrazione scolastica, durante il procedimento civile, obiettava l’impossibilità ad aumentare il numero delle ore di sostegno, pena lo “sfondamento dell’organico di diritto” costituito dai posti assegnati secondo il rapporto 1:138 alunni frequentanti, fissato per legge, che l’Amministrazione deve rispettare. Il Giudice, però, ha rigettato tale obiezione con il seguente ragionamento: “l’attribuzione all’alunno con handicap del sostegno scolastico con modalità non adeguate alla realizzazione del contesto essenziale del suo diritto all’educazione e istruzione, quindi, non è da imputare ad una scelta legislativa ma, direttamente, alla pubblica amministrazione che lo ha, appunto, di fatto compresso”.
Conseguentemente il Tribunale ha ordinato alla Direzione scolastica regionale, ed all’Istituzione scolastica autonoma, di assegnare un maggior numero di ore di sostegno all’alunno.

La decisione è importante perchè viene affermato non solo l’esistenza del diritto allo studio come inviolabile dalla pubblica amministrazione per motivi burocratici, ma anche perchè precisa che il Giudice ordinario può ordinare all’amministrazione scolastica di dover assegnare un maggior numero di ore di sostegno, poiché in presenza di un diritto inviolabile l’amministrazione non può esercitare scelte discrezionali, né comprimere il diritto, ma deve limitarsi a garantire la realizzazione piena dello stesso.
La decisione diviene ancora più importante in presenza dell’art. 34 c. 7 della nuova Finanziaria, L. n. 289/2002, che prevede espressamente le deroghe per le ore di sostegno nei confronti di alunni dichiarati con handicap in situazione di gravità.
Ciò non comporterà, ovviamente, in tutti i casi un’assegnazione di ore con rapporto 1:1 (che normalmente nuoce all’integrazione dell’alunno isolandolo dai compagni e favorendo la delega degli insegnanti curricolari al solo insegnante per il sostegno). Il senso della Sentenza è invece quello di garantire ai casi più gravi un numero di ore di sostegno superiore alla media in risposta agli effettivi bisogni educativi evidenziati dal Piano Educativo Personalizzato.
L’Ordinanza è pure importante perchè ribadisce, nella scia di recenti sentenze, anche del Consiglio di Stato, l’importanza della qualità dell’integrazione scolastica, alla quale la scuola deve sempre più puntare.
Và dato atto ai genitori che con il loro ricorso per ottenere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile, hanno contribuito a rafforzare il diritto allo studio, ed a migliorare le condizioni della qualità dell’integrazione scolastica.
I genitori facciano presente questa Sentenza a quei Dirigenti scolastici che rifiutassero aprioristicamente, sia pure in presenza di una situazione accertata di gravità, l’assegnazione di ore di sostegno in deroga, trincerandosi dietro motivi burocratici e di scarse risorse finanziarie.

Roma, 21 febbraio 2003The Lego Batman Movie (2017)

 
Salvatore Nocera

Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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