Commento Legale sulla Sentenza del TAR di Brescia

0 Pubblicato da Lun, 15 Aprile 2013, 09:03

Commento Legale sulla Sentenza del TAR di Brescia, relativa al Trasporto Gratuito dei Disabili.

– I genitori del minore portatore di handicap chiedevano che venisse annullata la decisione del Comune con la quale non si concedeva il trasporto gratuito del minore al centro terapeutico e si sono rivolti giustamente al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia in quanto è il Tribunale competente per materia ( causa contro un Ente Pubblico) e territorio ( Comune sito in Lombardia), per annullarla.
Quindi:
– i genitori chiedono al Comune la prestazione (trasporto del Disabile);
– il Comune la rifiuta;
– i genitori si rivolgono al TAR della loro Regione, che accoglie il ricorso e quindi annulla la decisione del Comune e stabilisce che dovrà mettere in essere le procedure idonee al trasporto del minore ( la Sentenza del TAR è pubblicata Integralmente sul Sito ).

Va sottolineato che una sentenza del TAR non è “legge” e vale solo per le parti in causa, ma costituisce un (OTTIMO) precedente e quindi può essere citata ed usata per far valere le ragioni di chi ha casi simili.

Non è detto però che tutti i TAR si adeguino e che ogni caso anche se ritenuto “simile” sia ritenuto identico (va valutato caso per caso).

Nel nostro caso abbiamo alcune circostanze determinanti per la decisione: anzitutto le norme e delibere della REGIONE LOMBARDIA, ricordate in sentenza, prevedono interventi prioritari per l’attuazione del diritto allo studio, ma non è detto che altre Regioni abbiano adottato simili normative.
Comunque, al di là delle norme Regionali, c’è sempre la Legge 118 del 1971, che in quanto Legge Statale ha efficacia in tutto il territorio Nazionale, ed inoltre vi è anche la Sentenza della Corte Costituzionale n.215 del 3/6/1987, ( che anche questa è pubblicata integralmente nel Sito).

Ciò fa presumere che comunque, in casi simili ed in altre Regioni, i vari TAR deciderebbero in modo conforme a quello Lombardo.

Interessante è poi la motivazione, in cui il Tribunale respinge la giustificazione del Comune di essere nella impossibilità economica di attuare il trasporto, punendolo per non essersi attivato in sinergia con altri Comuni, che invece avevano predisposto convenzioni per il trasporto dei disabili e punendolo altresì per non aver richiesto i finanziamenti previsti.

In pratica, la sentenza stabilisce che il Comune deve sempre attivarsi, così come le norme e i principi in materia prevedono, per risolvere questa problematica, e deve attivarsi non con “surrogati”, come l’aiuto economico, ma in modo SPECIFICO, approntando cioè il trasporto e la relativa assistenza.

Si ringrazia caldamente l’Avvocato Roberto Quintavalle per questo chiaro e comprensibile commento Legale.