SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE SU – SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO

0 Pubblicato da Lun, 15 Aprile 2013, 09:06

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE SU
– SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO –
PORTATORI DI HANDICAP N° 215 DEL 08/06/1987.


Poiché nella Sentenza del TAR di Brescia relativa al Trasporto Gratuito di persone con Handicap, si nomina la Sentenza della Corte Costituzionale n° 215 del 8 Giugno 1987, abbiamo ritenuto importante pubblicare anche questa, che il Signor Vincenzo Iovino è stato in grado di procurarci.

Abbiamo dovuto Copiare la Sentenza in “ Imaging “ perché purtroppo la scrittura in caratteri così piccoli non risulta ottimale per farne lo scanner e quando l’abbiamo l’abbiamo salvata in Word abbiamo verificato una notevole quantità di parole lette male e quindi riportate male.

Comunque pubblichiamo a seguire anche la Versione Salvata in Word e con la speranza che qualche persona volenterosa, possa correggere gli errori ( usando come base di riferimento il testo Imaging che è Corretto) e poi rimandarcelo.

Sonia e Roberto Rusticali


CORTE COSTITUZiONALE; sentenza 8 giugno 1987, n. 215 (Gazzetta ufficiale, 1’ serie speciale, 17 giugno 1987, n. 25); l’ms. LA PaGatA, ReI. S’PÀoNozt; Salvi (Avv. SCIACCA) c, Miii.
pubblica istruzione. OrtI. T.A.R. Lazio 28 novembre 1984-25
giugno 1985, n. 933 (G.U., P serie speciale, n. 21 del 1986).

InvalIdi guerra e del la4oru o per servizio — Istruzione pubblica Scuola medIa dl secondo vado ‘– Portatori di “handicaps”
— Iniziative didattiche di integrazione e dl sostegno — Mancata previsIone — Incostituzionalità (Cost., art, 2, 3, 34; 1. 30 marzo 1971 n. 118, conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme In favore dei mutilati e invalidi civili, art. 28).
li. FORO LrÀLtawa — 1987.
degli invalidi e mutilati civili alle scuole medio superiori ed uhi• versltarìe”; il 40 comma, infine, estende la medesima discipline alle istituzioni prescolastiche e ai doposcuola. Come precisato Ir narrativa, nel caso cli specie il tAIR. rimettente era chiamatc a decidere in ordine alla legittimità della mancata raiscrizione di una giovane portatrice dl handìcap.s alla prima classe di un istituto professionale di Stato, manifestata col rifiuto oppostole ad assistere alle lozioni nonostante il contrario parere espresso dal competenti servizi specialìstici sotto Il profilo sanitario e psicologico: parere nel quale era stata sottolineata la non gravità dell’affezione e la fondamentale importanza della frequenza scolastica nell’indurre momenti di socializzazione ed integrazione atti a favorirne un’evoluzione positiva.
La questione è Quindi indubbiamente rilevante, posto che la disposizione tmpugnata, nella prospettazione del giudice a qua, non assicura ai portatori di /tandlcaps il diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori.
2.- Giova anzitutto premettere all’esame della specifica questione sollevata un sia pur sintetico cenno all’evoluzione normativa sull’inserimento nclla scuola dei portatori di /zandicapr, in quanto è anche sulla considerazione di taluni suoi caratteri che l’ordinanza di rimessione fonda le proprie censure,
Come è noto, il problema dell’inserimento di minorgti nella scuola è stato per lungo tempo at’frontato e risolto, nei nostro ordinamento, con gli strumenti delle scuole speciali e delle classi differenzi ali.
Ancora negli anni sessanta, le leggi 24 luglio 1962 n. 1073 (recanti i “provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965”) e 31 ottobre 1966 n. 942 (relatIva al “finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970”) prevedono stanzìanienti per il funzionamento di tali strutture speciali. La 1. 31 dicembre 1962 n. 1859, istitutiva della scuola inedia statale, contempla classi differenziali per alunni dlsadattati scolastici” (art. 12) e la 1. 18 marzo 1968 n. 44.4, relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o, per i casi più gravi, scuole speciali per i bambini da tre a cinque anni affetti da disturbi dell’intelligenza o del comportamento o da menomaziorti tisiche o Sensoriali.
Negli anni settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente ribaltato. La 1. 34) marzo 1971 n. 118 — oltre a prevedere, per i “mutilati ed invalidi civili”, corsi di istruzione per l’espletamento o completamento della scuola dell’obbligo presso i centri di riabilitazione, scuole per la formazione di assistenti educatori e assistenti sociali spccializzati e particolari misure per l’addestramento professionale (art. 4, 5 e 23) — stabilisce — come si èvisto — che “l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica” (art. 28) e che “esclusivamente quando sia accertata I’impossibilìrà di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell’obbligo” si istituiranno “per i minori ricoverati” nei centri di degenza e di recupero, classi normali “quali sezioni staccate della scuola statale” (art. 29).
La I. 4agosto 1977 n. 517, poi, “al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità” prevede per la scuola elementare (art. 2) e me. dia (art. 7) forme di integrazione e di tostegno a favore degli alutmi portatori di handicaps. da realizzarsi tra l’altro attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseritI, predisposizione di particolarI servizi ed impiego di docenti specializzati. Con la medesima legge (art. 7, ultimo comma) sono abolite le classi differenziali. La successiva 1. 20 maggio 1982 o. 270 provvede poi (art. 12) circa le dotazlonì organiche, nei ruoli di dette scuole, degli insegnanti di Sostegno (di regola, uno ogni quattro alunni portatori di /tandicaps).
La disciplina cosi sommariamente richiamata concerne peraltro solo la scuola materna, elementare e media; mentre per la scuola secondaria superiore non ha avuto sviluppi, nella legislazione nazionale, l’indicazione contenuta nel già citato 30 comma dell’art. 28 I. n. 118 deI 1971.
Per la verità, la previsione di “forme di integrazione educativa)) atte a facilitare l’inserimento e la formazione degli handicappati anche in tale ordine di scuola è diffusamente presente al livello di legislazione regionale (cfr., in partIcolare, 1. reg. Veneto 8 maggio 1980 n. 46; 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 1981 n. 87; I. reg. Sicilia 18 aprile 1981 o. 68; I. reg. Calabria 3 settembre 1984 n. 28; ecc.).
Spazi per concrete iniziative di inserimento dei portatori di ha~tdicapr nelle scuole superiori sono inoltre individuabili nella defiIl, F(IFLO ITALIANO —
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partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotatl costituisce, infatti, un rilevante fattore dl socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le Potenzialità dello svantaggiato, al dìspiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare I processi di apprendimento, di Comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condtzionamcnti indotti dalla minorazione,
Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di /tandìcups e dl superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno ditali clementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può Operare in funzione .slnerglca ai flni del complessivo sviluppo della personalità.
Da siffatto ordine concettuale ha indubbiamente preso le mosse il legislatore ordinario allorquando, con le già richiamate disposizioni delle leggi del 1971 e 1977, ha da un lato previsto I inserimento in via di principio dei mninorati nella normale scuola dell’obbligo — onde evitare i possibili effetti di segregazione ed isolamento ed i conncssi rischi di regressione — dall’altro ha concepito le forme di integrazione, Sostegno ed assistenza ivi previste come strumenti preordinati ad agevolare non solo l’attvazione del diritto allo studio ma anche la piena formazione della personalità degli alunni handicappati.
Ora, è innegabile che le esigenze dl apprendimento e socializzazione che rendono proficua a questo fine la frequenza scolastica non vengono meno col compimento della scuola dell’obbligo; anzi, proprio perché si tratta di complessi e delicati processi nei quali il portatore di handìcaps incontra particolari difficoltà, èevidente che una loro artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questo, quando non di regressione.
Altrettanto innegabile è. d’altra parte, che l’apprendimento e l’integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento dell’handicappato nella società e nel mondo del lavoro; e che lo stesso svolgimento di attività professionali più qualificate di quelle attingihili col mero titolo della scuola dell’obbligo — e quindi il compimento degli studi inferiori —può favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane svantagglaro e quIndi avvlnarlo alla meta aella piena Integrazione sociale.
6. – Dalle considerazioni ora svolte è agevole arguire come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; .e che, conseguentemente, il catione ermeneutico da impiegare in siffatta materia èessenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui Quei valori trovano espressione e tutela.
Statuendo che “la scuola è aperta a tutti”, e con ciò riconoscendo in via generale l’istruzione come diritto dl tutti i cittadini, l’art. 34, 1~ cornate, Cost. pone un principio nel quale la basIlare garanzia dci diritti inviolabili dell’uomo ((nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità)) apprestata dall’art. 2 Cosr. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica. L’art, 2 poi, si raccorda e si integra con l’altra norma, pure fondamentale, dl cui all’art, 3, 2~ eomma, che richiede il superamento delle spereqttazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini,
Lette alla luce di questi principi fondamentali, le successive disposizioni contenute nell’ari. 34 palesano il significato dl garantirc il diritto all’istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona. L’effettività dell’istruzione dell’obbligo è, nel 20 comma, garantita dalla sua
gratuità; quella dell’istruzione superiore è garantita anche a chi, capace e meritevole, sia privo di mezzi, mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (3~ e 40 conlnla). In tali disposizioni, l’accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianze delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo espresse prescrizioni idonee a garantire l’effettìvità del principio di cui al I” comma. Ciò però non significa che l’apl)licazione di questo possa incontrare limiti in ostacoli dl altro ordine, la cui rimozione è postulata in via generale come compito della repubblica nelle disposizioni di cui agli art. 2 e 3, 2~ comma: sostenere ciò significherebbe sottacere il fatto evidente che

IL Foito ITALIANO -.. 1987,
2941 GIURISPRUDENZA COI

che la disposizione sIa da riferire all’educazione consegulbile anche attraverso l’istruzione superiore. Benché non si esaurisca in ciò, l’educazione è infatti ((l’effetto finale complessivo e formati-vo della persona In tutti i suoi aspetti?) che consegue all’insegnamento ed all’istruzione con questo acquisita (efr. sent. n. 7 dcl 1967, Foro il., 1967, 1, 451).
Sotto quest’aspetto, dunque, la disposizione In discorso Integra e specifica quella contenuta nell’art. 34, per quanto concerne l’istrttzione che va garantita ai minoratl; e la sua collocazIone nel III, anziché nèl lI titolo della I parte della Costituzione ben si gustlfica con l’essere l’istruzione in questione finalizzata anche all’inserimento di tali soggetti nel mondo del lavoro.
Garantire a rninoratl ed invalidi tale possibilità anche attraverso l’istruzione superiore corrisponde perciò ad una precisa direttiva costituzionale: e non a caso questa corte, decidendo in ordine ad una situazione per molti versi analoga, nella quale era stato posto in discussione il rapporto tra il cittadino invalido e il suo inserimento nel mondo dcl lavoro, ha affermato (senI. n. 163 del 1983, /tt, 1983, I, 2077) che “non sono costituzionalmente, oltre chè moralmente ammissibili esciusioiii e limitazioni dirette a relegare sul piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza tisica e mentale, hanno invece pieno diritto di Inserirsi nel mondo del lavoro)).
.8. – Ciò che va ancora sottolineato, POI, è che, onde garantire l’effettività del diritto all’educazione (nel senso ora precisato) di minorati ed invalidi — e quindi dei pbrtatori di handicaps —lo stesso art. 38 dispone, al 40 comma, che ai compiti a ciò inerenti debbano provvedere “organi ed istituti predisposti o iuìtegrati dallo Stato”. Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di hondicaps la frequenza degli istituti d’istruzione anche superiore: dimostrando, tra l’altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la coni-posizione tra la frui-zlone ditale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico.
Per altro verso, la disposizione pone in risalto come ali’assoìvimento di t’all compiti siano deputati prlmariamente gli organi pubblici. Di cih si ha, sotto altro e più generale profitto, significativa conferma nella disposizione di cui all’ari. 31, 1’ comma, Cost., che, facendo carico a tali organi di agevolare, con misure economiche e “altre provvidenze”, l’assolvintento del compiti della famiglia — tra I quali è quella dell’istruzione ed educazione dei figli (art. 30) — presuppone che esso possa per vari motivi tinti-tare difficoltoso: ed è evidente che se vi è un settore in cui la dedizione della famiglia può risultare in concreto inadeguata, esso è proprio quello dell’educazione e sostegno dei figli handicappali. Ciò dà la misura dell’impegno che in tale campo è richiesto tanto allo Stato quanto alle regioni, alle quali ultime spetta in particolare provedere. cee i necessari supporti, all’assistenza scolastica in favore dei “minorati psico-fisici” (art. 42 d.p.r. n. 656 del 1977).
Nello stesso senso depongono, del resto, i compiti posti alla repubblica dall’art. 32 Cosr, atteso l’ausilio al superamento od attenuazione degli handlcops (ovvero ad evitare interruzioni di tali positive evoluzioni) che può essere fornito, come si è già detto, dall’jntegrazione negli istituti d’istruzione superiore: non a caso la legge di riforma sanitaria n. 833 dcl 1978 pone l’obbettivo, tra l’altro, della “promozione della salute nell’età evolutiva.., favorendo ccii ogni mezzo l’integrazione dei soggetti handicappati” (art. ), V eoøw”a, iett, d).
9. – Alta strégua delle suespost~ considerazioni, l’arI. 28, 30 conma. I. o. 118 deI 1971 va dichiarato costituzionalmente IIlegltti:no&nella pure in cui, itt riferimento al soggetti portatori di handicqps, prevede che “Sarà facilitata”, anziché disporre che tt assIcurHa)?, la frequenza alle scuole medie supeviori.
itt quieto mot. la disposizione aa~ulmta valore imrttediatamente precettivo e cogente, ed impone perciò ai competenti organi scolastici sia dì non frapporre a tale frequenza imvedimenti non com sentiti alla stregua. delle proctsaziotti sopra svolte, sia di dare attuazione alle misure che, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dell’esistente formazione regionale, secondaria o asunìnistrativa (cft. § 2), possano già allo stato essere da essi concnetizzate o promosse.
Spetta ovvianientu al Iegislatora Il compito — la cui importanz za ed urgenza è sottolineata dalle considerazioni sopra svolte —di dettare nell’ambito della propria discrezionalltà una compiuta
STITUZIONALWE 13 CIVILE 2942

discIplina idonea a dare organica soluzIone a tale rilevante problema umano e sociale,
Per questi motivi, la Corte costituzionale dIchiara l’illegittimità costituzionale deli’art. 28, 30 cornma, I. 30 marzo 1971 n, 118
— recante “conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971 n, 5 e nuove norme In favore dei mutilati ed Invalidi civili” — nella parte In cui. in riferimento ai soggetti portatori dì handicaps, prevede che “Sarò facilitata”, anzIché disporre che “S assicurata” la. frequenza alle scuole medie superiori.